| SEZIONE I ORGANIZZAZIONE
Art. 1 - Denominazione e finalità
La
Biblioteca del Dipartimento di storia delle arti visive e
della musica (d'ora in poi: Biblioteca) ha il compito di
incrementare, conservare e mettere a disposizione il
patrimonio bibliografico e documentario del Dipartimento
di storia delle arti visive e della musica (d'ora in poi:
Dipartimento), sia a supporto della ricerca che della
didattica (in particolare mettendo a disposizione i
materiali dei corsi di insegnamento), nonché di trattare
e diffondere, con le tecniche più aggiornate,
linformazione bibliografica.
La biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario di
Ateneo, di cui condivide le finalità generali e
afferisce in particolare al polo bibliotecario denominato
Lettere-Capitaniato.
Art. 2 Sede
La
Biblioteca ha sede in Padova, Piazza Capitaniato 7, nel
Palazzo Liviano.
Art. 3 - Patrimonio bibliografico
Il
patrimonio gestito dalla Biblioteca è costituito dal
materiale bibliografico e documentario, su qualsiasi
supporto, registrato nellinventario del
Dipartimento.
Non è ammessa l'acquisizione o gestione di materiale
bibliografico e documentario senza:
a) registrazione inventariale, b) catalogazione secondo i
sistemi in uso nell'Ateneo; c) accessibilità all'utenza.
Art. 4 - Fondi
La
Biblioteca funziona con i fondi e le risorse ad essa
destinate da:
- il Dipartimento di storia delle arti visive e della
musica
- il Centro di Ateneo per le Biblioteche ed altri organi
dellamministrazione centrale
- enti e privati a titolo di liberalità o sulla base di
convenzioni per lutilizzo dei suoi servizi.
Nei capitoli di spesa del bilancio del dipartimento sono
individuate le risorse destinate alla biblioteca in sede
di previsione e di consuntivo in modo che siano
documentati i flussi relativi a tutto il materiale
necessario ad assicurare il pieno funzionamento della
biblioteca.
Art. 5 - Personale
La
Biblioteca si avvale:
1. del personale universitario inquadrato nei profili
professionali dell'area funzionale delle biblioteche
assegnato dall'Ateneo2. di personale di altre aree
funzionali (amm. e tecnica) per attività specifiche dei
rispettivi profili professionali di cui la biblioteca
necessita (ad es. amministrazione e contabilità,
gestione delle risorse informatiche, ecc.)
3. Nel servizio di Biblioteca può essere impiegato
personale a tempo determinato e con rapporto di
collaborazione appositamente regolamentato.
Il Dipartimento favorisce la partecipazione del personale
di biblioteca alle attività di formazione e di
aggiornamento predisposte dall'Ateneo.
Il Direttore della biblioteca, dintesa con la
Commissione biblioteca, può nominare un responsabile
tecnico, scelto tra il personale bibliotecario, che curi
l'attuazione delle direttive fornite dal Direttore e
delle deliberazioni prese dalla Commissione di biblioteca,
e a tale scopo coordini l'attività degli altri addetti
ai servizi di biblioteca.

SEZIONE
II
ORGANI
DI GOVERNO
Art. 6 - Organi di governo
Gli
organi di governo della Biblioteca sono:
1) il Direttore;
2) la Commissione di biblioteca.
Essi durano in carica tre anni accademici e possono
essere riconfermati.
Art.7 - Commissione di Biblioteca
La
Commissione di biblioteca è composta da:
1) il Direttore della biblioteca, che la presiede;
2) il coordinatore di polo;
3) Il responsabile tecnico della biblioteca o, in
mancanza, l'addetto bibliotecario di qualifica più
elevata;
4) un rappresentante del personale della biblioteca;
5) da tre a sei docenti afferenti al Dipartimento
indicati dal Consiglio di Dipartimento;
6) un rappresentante degli studenti, scelto da e tra i
rappresentanti degli studenti del Consiglio di Facoltà.
La
commissione si riunisce almeno 3 volte lanno.
Riunioni straordinarie sono convocabili su richiesta del
direttore o di almeno un terzo dei membri. Le riunioni
della Commissione sono presiedute dal Direttore o, in sua
assenza, dal docente più anziano e sono valide se ad
esse sono presenti la metà più uno dei membri. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei
presenti. Quando gli argomenti allordine del giorno
lo richiedano, è facoltà del Direttore invitare a
partecipare alle sedute, senza diritto di voto, esperti
esterni alla Commissione. Ogni membro motivatamente
assente da una seduta potrà delegare un supplente.
Art. 8 - Compiti della Commissione
La
Commissione di biblioteca:
1) coadiuva il Direttore nella sua attività di
programmazione e di verifica;
2) Istruisce le proposte di spesa della biblioteca in
ordine alla formulazione del bilancio preventivo del
Dipartimento per quanto attiene ai fabbisogni finanziari
della biblioteca
3) approva il piano generale delle attività e la
relazione finale predisposti dal Direttore
4) propone modifiche al regolamento
5) predispone regolamenti interni relativi al
funzionamento dei servizi
6) propone agli organi competenti le sanzioni a carico
degli utenti della Biblioteca che si rendano responsabili
di gravi violazioni al presente Regolamento;
7) formula direttive per l'arricchimento dei fondi
presenti nella biblioteca, propone acquisti, nel quadro
del coordinamento con le biblioteche affini.
8) delibera su orari, tariffe dei servizi a pagamento,
rimborsi spese e risarcimenti

Art. 9 - Direttore
Il
Direttore della Biblioteca è il Direttore del
Dipartimento; può incaricare della direzione, per un
periodo definito, un proprio delegato scelto tra il
personale docente o bibliotecario.
Il Direttore ha le seguenti attribuzioni:
1) presiede la Commissione di biblioteca e la convoca
almeno tre volte lanno;
2) sovrintende all'attività della biblioteca,
coordinando col responsabile tecnico (se presente), e
sentito il responsabile di polo, la gestione del
personale e lorganizzazione dei servizi;
3) rappresenta la biblioteca nei rapporti con le altre
strutture e organi dell'Ateneo;
4) cura l'attuazione delle direttive deliberate dal
Consiglio del Dipartimento.
SEZIONE
III
SERVIZI
E UTENZA
Art. 10 - Servizi
La
Biblioteca fornisce i seguenti servizi:
1)
lettura del materiale librario e documentale posseduto,
su qualunque supporto
2) riproduzione del materiale librario e documentale,
secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto
d'autore;
3) prestito del materiale consentito;
4) prestito interbibliotecario;
5) document delivery;
6) consultazione del sistema informativo bibliografico-documentale
(opac, banche dati, internet);
7) corsi di istruzione all'utenza sulle risorse
informative della Biblioteca e sulla loro utilizzazione
8) altri servizi eventualmente proposti, anche a
pagamento, purché compatibili con l'organico del
personale bibliotecario e con le attrezzature disponibili.
Art. 11 Orario di apertura
Ordinariamente
la Biblioteca e i suoi servizi sono aperti al pubblico
dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio con orario
continuato.
Lorario ufficiale di apertura al pubblico e le sue
eventuali variazioni sono deliberate dalla Commissione
biblioteca, portate a conoscenza del pubblico e
comunicate al CAB.
Variazioni contingenti di orario, possono essere disposte
dal direttore. Esse vanno rese pubbliche con il maggior
anticipo possibile e comunicate al coordinatore di polo.

Art. 12 Accesso ai servizi
Laccesso
alla biblioteca, la ricerca nei cataloghi cartacei ed
elettronici, la lettura e la riproduzione del materiale
bibliografico sono servizi aperti a tutti previa
identificazione e compatibilmente con gli spazi e
lorganizzazione della biblioteca.
Hanno accesso agli altri servizi indicati all'art. 11 del
presente Regolamento:
1) gli studenti dell'Ateneo;
2) i docenti, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo
e tutti coloro che sono legati da un rapporto formale di
ricerca e di didattica con l'Ateneo;
3) gli utenti esterni allAteneo possono essere
ammessi: - dietro autorizzazione del direttore o di un
suo delegato - a seguito del rilascio di una tessera,
valida per tutte le biblioteche dellAteneo, e del
versamento del relativo rimborso spese.
I posti di lettura sono riservati esclusivamente agli
utenti che utilizzano il materiale della Biblioteca e
prioritariamente agli utenti istituzionali.
La direzione della biblioteca si riserva il diritto di
destinare agli utenti esterni orari o posti di
consultazione particolari.
Art. 13 Servizio di prestito
Sono
ammessi al servizio di prestito gli utenti indicati ai
punti 1,2,3 del precedente articolo.
Di norma sono ammesse al prestito tutte le opere indicate
come tali sullopac di ateneo.
La Commissione biblioteca stabilisce la durata e il
numero dei prestiti per le diverse categorie di utenti
con riguardo alle esigenze derivanti dalla loro attività
di studio e ricerca.
La Biblioteca deve mettere a disposizione per il prestito
almeno una copia di tutti i testi desame.
Art. 14 - Rinnovi e prenotazioni
Il
servizio di prestito prevede anche:
1) la prenotazione dei volumi in prestito, con connesso
avviso telefonico allutente quando il libro
prenotato viene restituito
2) il rinnovo, consentito anche via telefono o e-mail,
purché effettuato prima della scadenza del prestito e in
assenza di prenotazioni su quel documento.
Art. 15 - Prestito interbibliotecario e
Document Delivery
I
servizi vengono svolti con i criteri definiti dal sistema
bibliotecario di Ateneo.
Art. 16 - Sanzioni
Lutente
è responsabile della buona conservazione dei volumi
presi in consultazione o in prestito ed è tenuto a
restituirli puntualmente.
Libri smarriti o comunque danneggiati (anche con
sottolineature) dovranno essere sostituiti a spese
dellutente o risarciti.
La biblioteca chiederà il rimborso delle spese che avrà
dovuto sostenere per solleciti e per comunicazioni agli
utenti responsabili di violazioni del regolamento.
Lammontare del rimborso forfetario farà parte
delle tariffe che la biblioteca tiene esposte al pubblico.
Gli utenti che non ottempereranno con tempestività al
sollecito di restituzione dei prestiti scaduti verranno
esclusi da ulteriori prestiti per periodi commisurati.
Nei casi più gravi, il Direttore può decidere
lesclusione permanente dal servizio.
Per infrazioni più gravi potrà essere chiesta
lapplicazione delle sanzioni disciplinari previste
dal regolamento di Ateneo.

Art. 17 Servizi reprografici
Nel
rispetto delle norme sul diritto dautore, la
biblioteca mette a disposizione, allinterno dei
suoi locali, un servizio di fotoriproduzione a self
service.
Sono escluse dalla fotocopiatura tutte le opere in
precario stato di conservazione e quelle espressamente
indicate che possono subire danni da questa operazione.
Art. 18 Servizi informatici
La
biblioteca garantisce e organizza servizi di ricerca
bibliografica in linea. Le attrezzature messe a
disposizione per tali servizi sono riservate solo ai fini
istituzionali di ricerca e di didattica e comunque il
loro uso da parte degli utenti deve avvenire nel rispetto
della legislazione vigente e delle clausole contrattuali
sottoscritte dallateneo.
La Commissione biblioteca emanerà uno specifico
regolamento relativo ai servizi informatici che comunque
dovrà prevedere che vengano tenute le registrazioni di
tutte le connessioni, di modo che, in caso di uso
illecito, possano essere forniti alle autorità
giudiziarie preposte.
Art. 19 - Assistenza bibliografica all'utenza
La
Biblioteca, in collaborazione con le altre biblioteche
dellarea e con il CAB, organizza corsi di
istruzione per l'uso del catalogo in linea, delle banche
dati di Ateneo, di internet e degli altri servizi
disponibili.
Art. 20 - Norme transitorie e finali
La
facoltà di approvare ed eventualmente modificare il
presente Regolamento spetta al Consiglio di Dipartimento.
Il Regolamento entra in vigore a partire dalla data di
approvazione da parte dei competenti organi dell'Ateneo,
così come le eventuali modifiche ad esso apportate.

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