Archeologia - Regolamento didattico
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHEOLOGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO

 
Titolo 1

Finalità e ordinamento didattico

 

Art. 1 – Finalità

1.         Il Corso di Laurea specialistica in Archeologia afferisce alla Classe 2/S Archeologia.

2.         Il Corso di Laurea specialistica in Archeologia si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova.

3.         L’ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, è riportato in

http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=offf&anno=2007&corso=68442

4.         Il presente Regolamento, in armonia con l’Ordinamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

 

Art. 2 – Ammissione

1.      Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di Laurea: Beni Culturali (classe XIII), Scienze Storiche (classe XXXVIII), Scienze Geografiche (classe XXX), Discipline Letterarie (classe V), Scienze del Turismo (classe XXXIX), Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria edile (classe IV), Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (classe XLI), ovvero di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2.      Per essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a)      il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso Laurea Specialistica in Archeologia;

b)     un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, acquisita negli insegnamenti dei SSD seguenti: L-ANT/01 –Preistoria e protostoria, 02 – Storia greca, 03 – Storia romana, 04 - Numismatica, 05 – Archeologia e storia dell'arte del Vicino oriente antico, 06- Etruscologia e antichità italiche, 07 –Archeologia classica, 08- Archeologia cristiana e medievale, 09 – Topografia antica, 10 – Metodologie della ricerca archeologica.

Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione autunnale del terzo anno di corso.

3.      Ai sensi dell’art. 9, comma 3 D.M. 509 del 3-11-99, i crediti formativi acquisiti nel Corso di Laurea triennale in Archeologia, curriculum storico-archeologico, dell’Università di Padova, sono integralmente riconosciuti per il Corso di Laurea specialistica in Archeologia.

4.      Gli studenti che provengono da altri Corsi di Laurea o da altri curricula dell'Università di Padova o di altre Università potranno essere ammessi su delibera del Consiglio di corso di studio che valuterà i crediti acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi.

5.      Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno, prima del superamento degli esami del curriculum della Laurea specialistica.

 

Art. 3Iscrizione

La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

 

Art. 4 – Organizzazione didattica

1.      Il Corso di Laurea Specialistica in Archeologia è organizzato in tre curricula (Pre-protostorico, Classico, Medievale).

2.      Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea Specialistica in Archeologia, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e l’articolazione negli anni di corso, sono definiti per ciascun curriculum nell’Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.

3.      Il Corso di Laurea Specialistica in Archeologia adotta l’ordinamento semestrale.

4.      I programmi degli Insegnamenti e i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n. 509/99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.

 

Art. 5 – Accertamenti ed esami

1.      Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini ed integrativi e quelle a scelta dello studente, qualora comprese nelle proposte formative del Corso di Studio, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell’intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi con eventuale lode. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esami orali, compiti scritti, relazioni scritte od orali sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove pratiche di laboratorio e/o al computer.

2.      Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del DM n. 509/99, qualora scelte, previa approvazione del Consiglio di Corso di Studio, tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di Studio dell’Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.

3.      Per le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell’art. 10 del D.M. 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal docente responsabile dell’attività formativa, approvate dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicate annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e del Bollettino.

4.      Per le attività formative della tipologia d), e), f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509/99, qualora svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di Studio delibera in merito al riconoscimento dei crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.

5.      I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni sei dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di Studio dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti culturali e la conferma, anche solo parziale, dei crediti e dei voti acquisiti.

 

Art. 6 – Prova finale

1.      La prova finale consiste nella preparazione di una dissertazione scritta, che potrà essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente concordata.

2.      La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di Studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. Essa dovrà essere approvata preventivamente dal Docente relatore e vidimata dalla sua firma.

3.      La dissertazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti ad una commissione d’esame nominata dal Preside e composta da cinque docenti.

 

Art. 7 – Conseguimento della Laurea specialistica

1.      Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui all’Art. 5, espresso in centodecimi più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale, con eventuale lode.

 

 

Titolo II

Norme di Funzionamento

 

Art. 7– Obblighi di frequenza

1.      La partecipazioni a seminari, laboratori, esercitazioni, tirocini  e ad ogni altra attività applicativa (didattica assistita) comporta l’obbligo della frequenza per almeno l’80% del tempo previsto.

2.      Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative si adotteranno le disposizioni del Regolamento di Ateneo riguardanti la qualifica di studenti impegnati a tempo parziale.

 

Art. 8 – Propedeuticità

1.      Lo studente dovrà sostenere gli esami nell’ordine dei gruppi di discipline previste dal Regolamento (Allegato 2).

 

Art. 9 – Passaggio da altri Corsi di Studio

1.       Il Consiglio di Corso di Studio decide in materia di trasferimenti di studenti da altre sedi universitarie, di passaggio da altro Corso di studio, di riconoscimento di crediti maturati nell’ambito dei programmi di scambio con altre Università italiane ed estere.

 

Art. 10 – Piani di Studio

1.       Lo studente, che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento, non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. 509/99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

2.       Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio, previo esame da parte di una Commissione da esso nominata.

 

Art. 11 – Tutorato

1.      Il Consiglio di Corso di Studio organizza l’attività di Tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del CCS o da un suo delegato, che provvede ad indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati, e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

 

Art. 12 – Valutazione dell’attività didattica

1.      La valutazione della qualità delle attività didattiche svolte avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.

 

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1.      Il Consiglio di Corso di Studio, previo parere della Commissione Paritetica del CCS, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

 

 

Titolo III

Norme finali e transitorie

 

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

1.       Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio, o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCS.

2.       Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all’integrazione del presente Regolamento.


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