CORSO DI LAUREA
SPECIALISTICA IN ARCHEOLOGIA
REGOLAMENTO DIDATTICO
Titolo
1
Finalità e ordinamento didattico
Art. 1 – Finalità
1.
Il Corso di Laurea
specialistica in Archeologia afferisce alla Classe 2/S Archeologia.
2.
Il Corso di Laurea
specialistica in Archeologia si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Padova.
3.
L’ordinamento didattico, con
gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, è
riportato in
http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=offf&anno=2007&corso=68442
4.
Il presente Regolamento, in
armonia con l’Ordinamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina
l’organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal
predetto Regolamento.
Art. 2 –
Ammissione
1.
Gli studenti che intendono
iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia devono essere in
possesso di uno dei seguenti diplomi di Laurea: Beni Culturali (classe XIII),
Scienze Storiche (classe XXXVIII), Scienze Geografiche (classe XXX), Discipline
Letterarie (classe V), Scienze del Turismo (classe XXXIX), Scienze
dell’Architettura e dell’Ingegneria edile (classe IV), Tecnologie per la
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (classe XLI), ovvero di altro
titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa
vigente.
2.
Per essere ammessi al Corso di
Laurea Specialistica in Archeologia devono essere soddisfatti i seguenti
requisiti:
a)
il possesso di almeno 120 crediti
utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del
Corso Laurea Specialistica in Archeologia;
b)
un voto di laurea non inferiore a
95/110, oppure una media non
inferiore a 27/30, acquisita negli insegnamenti dei SSD seguenti: L-ANT/01
–Preistoria e protostoria, 02 – Storia greca, 03 – Storia romana, 04 -
Numismatica, 05 – Archeologia e storia dell'arte del Vicino oriente antico, 06-
Etruscologia e antichità italiche, 07 –Archeologia classica, 08- Archeologia
cristiana e medievale, 09 – Topografia antica, 10 – Metodologie della ricerca
archeologica.
Per gli studenti immatricolati in un Corso di
Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso,
purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione autunnale del
terzo anno di corso.
3.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3
D.M. 509 del 3-11-99, i crediti formativi acquisiti nel Corso di Laurea
triennale in Archeologia, curriculum storico-archeologico, dell’Università di
Padova, sono integralmente riconosciuti per il Corso di Laurea specialistica in
Archeologia.
4.
Gli studenti che provengono da
altri Corsi di Laurea o da altri curricula dell'Università di Padova o di altre
Università potranno essere ammessi su delibera del Consiglio di corso di studio
che valuterà i crediti acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi.
5.
Il recupero di eventuali
debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno, prima del superamento
degli esami del curriculum della Laurea specialistica.
Art.
3 – Iscrizione
La
data di scadenza per l'iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in
Archeologia coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data
ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.
Art. 4 –
Organizzazione didattica
1.
Il Corso di Laurea Specialistica
in Archeologia è organizzato in tre curricula (Pre-protostorico,
Classico, Medievale).
2.
Le attività didattiche previste
per il Corso di Laurea Specialistica in Archeologia, l’elenco degli
Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi
formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a
ciascuna attività didattica, e l’articolazione negli anni di corso, sono
definiti per ciascun curriculum nell’Allegato 2, che forma parte
integrante del presente Regolamento.
3.
Il Corso di Laurea Specialistica
in Archeologia adotta l’ordinamento semestrale.
4.
I programmi degli Insegnamenti e i
programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10
del D.M. n. 509/99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati
annualmente dal Consiglio di Corso di Studio con l’inserimento nel Manifesto
degli studi e/o nel Bollettino.
Art. 5 – Accertamenti ed esami
1.
Le attività formative di base,
quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini ed integrativi e quelle a
scelta dello studente, qualora comprese nelle proposte formative del Corso di
Studio, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione
dell’intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale
con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi con eventuale lode.
Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea.
Accertamenti ed esami possono consistere in: esami orali, compiti scritti,
relazioni scritte od orali sull’attività svolta, test con domande a risposta
libera o a scelta multipla, prove pratiche di laboratorio e/o al computer.
2.
Per le attività formative della
tipologia d) di cui all’art. 10 del DM n. 509/99, qualora scelte, previa
approvazione del Consiglio di Corso di Studio, tra quelle comprese nelle
proposte formative di altri Corsi di Studio dell’Ateneo, lo studente potrà
conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma
precedente.
3.
Per le altre attività formative,
escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese
quelle previste nella lettera f) dell’art. 10 del D.M. 509/99, si prevedono
accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal
docente responsabile dell’attività formativa, approvate dal Consiglio di Corso
di Studio e pubblicate annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto
degli studi e del Bollettino.
4.
Per le attività formative della
tipologia d), e), f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509/99, qualora svolte al
di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso
di Studio delibera in merito al riconoscimento dei crediti per ciascuna delle
categorie di cui sopra.
5.
I crediti acquisiti hanno validità
per un periodo massimo di anni sei dalla data dell’accertamento. Dopo tale
termine il Consiglio di Corso di Studio dovrà verificare l’eventuale
obsolescenza dei contenuti culturali e la conferma, anche solo parziale, dei
crediti e dei voti acquisiti.
Art. 6 – Prova finale
1.
La prova finale consiste nella
preparazione di una dissertazione scritta, che potrà essere redatta anche in
una lingua straniera preventivamente concordata.
2.
La dissertazione dovrà essere
presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di Studio
entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività
didattiche. Essa dovrà essere approvata preventivamente dal Docente relatore e
vidimata dalla sua firma.
3.
La dissertazione sarà oggetto di
discussione pubblica davanti ad una commissione d’esame nominata dal Preside e
composta da cinque docenti.
Art. 7 – Conseguimento della Laurea
specialistica
1.
Il voto finale di laurea è
costituito dal voto medio degli esami di cui all’Art. 5, espresso in
centodecimi più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale, con
eventuale lode.
Titolo II
Norme di Funzionamento
Art.
7– Obblighi di frequenza
1.
La partecipazioni a seminari,
laboratori, esercitazioni, tirocini e ad ogni altra attività applicativa
(didattica assistita) comporta l’obbligo della frequenza per almeno l’80% del
tempo previsto.
2.
Per gli studenti contestualmente
impegnati in attività lavorative si adotteranno le disposizioni del Regolamento
di Ateneo riguardanti la qualifica di studenti impegnati a tempo parziale.
Art. 8 – Propedeuticità
1.
Lo studente dovrà sostenere gli
esami nell’ordine dei gruppi di discipline previste dal Regolamento (Allegato
2).
Art. 9 – Passaggio da altri Corsi di Studio
1.
Il Consiglio di Corso di Studio
decide in materia di trasferimenti di studenti da altre sedi universitarie, di
passaggio da altro Corso di studio, di riconoscimento di crediti maturati
nell’ambito dei programmi di scambio con altre Università italiane ed estere.
Art. 10 – Piani di Studio
1.
Lo studente, che segue
l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento, non è tenuto a
presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della
tipologia d) di cui al D.M. 509/99 sono effettuate autonomamente dallo
studente.
2.
Lo studente che intenda seguire un
percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà
presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio
deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio, previo esame da parte
di una Commissione da esso nominata.
Art. 11 – Tutorato
1.
Il Consiglio di Corso di Studio
organizza l’attività di Tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il
Tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del CCS o da un suo
delegato, che provvede ad indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività,
i docenti incaricati, e a valutare annualmente la validità delle azioni
intraprese.
Art. 12 – Valutazione dell’attività
didattica
1.
La valutazione della qualità delle
attività didattiche svolte avviene a cura del Nucleo di Valutazione
dell’Ateneo.
Art. 13 – Valutazione
del carico didattico
1.
Il Consiglio di Corso di Studio,
previo parere della Commissione Paritetica del CCS, valuta periodicamente la
congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività
formative previste nel Regolamento didattico.
Titolo III
Norme finali e transitorie
Art. 14 – Modifiche al Regolamento
1.
Le modifiche al presente
Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di
Studio, o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere
approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
CCS.
2.
Con l’entrata in vigore di
eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di
Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla
verifica e all’integrazione del presente Regolamento.