Corso di laurea specialistica in
Gestione dei beni archivistici e librari
Facoltà
di lettere e filosofia
Regolamento didattico
Titolo I
Finalità e ordinamento didattico
Art. 1 – Finalità
1.
Il Corso di laurea
specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari afferisce alla classe
5/S Archivistica e biblioteconomia. Il Corso di laurea specialistica in
Gestione dei beni archivistici e librari si svolge nella Facoltà di lettere e
filosofia.
2.
L’ordinamento didattico, con
gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è
riportato in:
3.
Il presente Regolamento, in
armonia con il Regolamento didattico di Ateneo, disciplina l’organizzazione
didattica del Corso di studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.
Art. 2 – Ammissione
1. Gli
studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea specialistica in Gestione
dei beni archivistici e librari devono essere in possesso di un diploma di
laurea triennale, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente e congruente per
contenuti formativi con tale laurea specialistica (a titolo indicativo le
lauree delle classi 38- Storia; 43- Beni culturali; 31- Scienze giuridiche; 19-
Governo delle amministrazioni).
b. un
voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a
27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD:M-STO/08 –Archivistica e
bibliografia, M-STO/09 – Paleografia e diplomatica.
Per gli studenti immatricolati
in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b)
è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione
autunnale del terzo anno di corso.
Sono
integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti dallo studente nel corso della
laurea triennale in Storia (classe 38), curriculum in Scienze della
documentazione storica dell’Ateneo patavino. I CFU acquisiti nel corso di altre
lauree triennali, conseguite a Padova o in altri Atenei, saranno valutati e
riconosciuti dal Consiglio di corso di studio tenendo conto dell’ordinamento
didattico della laurea triennale in Storia (classe 38), curriculum in Scienze
della documentazione storica dell’Università di Padova.
Lo studente può
iscriversi al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e
librari anche se ha debiti formativi.
Possono essere
ammessi al Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e
librari anche studenti in possesso di laurea quadriennale ritenuta idonea dal
Consiglio di corso di studio, che provvederà a riconoscere i CFU già acquisiti
dallo studente, in quanto previsti nell’ordinamento didattico del corso di
laurea in Storia, curriculum Scienze della documentazione storica e di quello
del Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari.
3. Il
recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno
prima del superamento degli esami previsti dal piano didattico.
Art. 3 – Iscrizione
1. La data di scadenza per l'iscrizione al
Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari
coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio
del secondo semestre dell'Anno Accademico.
Art. 4 –
Organizzazione didattica
1.
Il Corso di laurea
specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari è organizzato in
unico curriculum.
2.
Le attività didattiche
previste per il Corso di laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici
e librari, l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli,
nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i crediti formativi universitari
(CFU) assegnati a ciascuna unità didattica e le eventuali propedeuticità sono
definiti nell’allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento
3.
L’anno accademico è suddiviso
in due periodi didattici denominati semestri.
4.
I programmi degli insegnamenti
e i programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.1999, nonché il calendario degli esami,
vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di corso di studio con
l’inserimento nel Manifesto degli studi e nel Bollettino.
Art. 5 – Accertamenti ed esami
1.
Per ciascuna attività
didattica indicata nell’allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla
fine del periodo in cui si è svolto il corso: il voto è espresso in trentesimi
e può essere aggiunta la lode. Con il superamento dell’accertamento conclusivo
lo studente consegue i crediti attribuiti all’attività didattica in oggetto.
2.
Gli accertamenti finali
possono consistere in esami orali, compiti scritti, relazioni scritte e orali
sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla,
prove pratiche. Le modalità dell’accertamento e la possibilità di effettuare
accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi
all’accertamento finale, sono indicate ogni anno accademico dal docente
responsabile dell’attività formativa e approvate dal Consiglio di corso di
laurea prima dell’inizio dell’a. acc.
3.
Per gli insegnamenti impartiti
all’interno dei SSD M-STO/06, M-STO/07, M-STO/08, M-STO/09, L-FIL-LET/09,
L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, IUS/10, SECS-P/12 l’accertamento finale di cui al
comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche
l’attribuzione di un voto, espresso in trentesimi più eventuale lode, che
concorre a determinare il voto finale di laurea.
4.
Per le attività formative
della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.1999, qualora
lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto degli studi,
oltre ai relativi crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma
precedente.
5.
Per le attività formative
delle lettere d), e) ed f) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.1999,
svolte fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di
corso di studio delibera in merito al riconoscimento dei CFU per ciascuna delle
categorie di attività, tenendo conto volta per volta dell’effettivo impegno
dello studente coerentemente con l’indirizzo formativo.
6.
I crediti acquisiti hanno
validità per un periodo massimo di sei anni dalla data dell’accertamento. Dopo
tale termine il Consiglio di corso di studio dovrà verificare l’eventuale
obsolescenza dei contenuti disciplinari e deciderà in merito all’attribuzione
del voto e al riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti.
Art. 6 – Prova finale
1.
La prova finale consisterà nella preparazione di una dissertazione
scritta o di un prodotto multimediale accompagnato da una relazione scritta,
che potrà essere la realizzazione in forma scritta o su supporto informatico di
uno strumento comunemente prodotto da chi lavora nel settore specifico oppure
la redazione, sempre in forma scritta o su supporto informatico, di un progetto
concreto relativo alla gestione di beni archivistici e/o librari. La
dissertazione o la relazione potranno essere redatte anche in una lingua
straniera preventivamente concordata.
2.
La dissertazione dovrà essere
presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di studio
entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività
didattiche. Il prodotto multimediale dovrà essere presentato in un esemplare,
accompagnato da una relazione in cinque copie, presso la Segreteria didattica
del Corso di studio entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio
delle attività didattiche. La dissertazione o il prodotto multimediale dovranno
essere approvati preventivamente dal Docente relatore e vidimati dalla sua
firma.
3.
La dissertazione o il prodotto
multimediale saranno oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione
d’esame nominata dal Preside della Facoltà di lettere e filosofia, che ha
assunto la gestione amministrativa del Corso di studio, e composta da cinque
Docenti.
Art. 7 - Conseguimento della laurea specialistica
1.
Il voto finale di laurea è
costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell’art. 5,
espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova
finale.
Titolo II
Norme di funzionamento
Art. 7 – Obblighi di
frequenza
1.
L’iscrizione al Corso di
laurea specialistica in Gestione dei beni archivistici e librari comporta
l’obbligo della frequenza per almeno il 75% delle attività previste.
2.
Gli studenti contestualmente
impegnati in attività lavorative potranno chiedere la dispensa agli obblighi
indicati nel comma precedente al Consiglio di Corso di studio, il quale
valuterà le singole posizioni sulla base del Regolamento didattico di Ateno
riguardo la qualifica di studente a tempo parziale. La dispensa non potrà
essere concessa per le attività di laboratorio e per il tirocinio, a meno che
lo studente non lavori in enti che consentano di effettuare in loco il
tirocinio.
Art. 8 – Piani di
studio
1.
Lo studente che segue
l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento (Allegato 1) non è
tenuto a presentare il piano di studio. Le scelte relative alle attività
formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate
autonomamente dallo studente.
2.
Lo studente che intenda
seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente
Regolamento dovrà presentare il piano di studio secondo la normativa vigente.
Il piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di studio,
previo esame da parte della Commissione per i piani di studio.
Art. 9 – Tutorato
1.
Il Consiglio di corso di
studio organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo
per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di
corso di studio, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione
per il tutorato nominata dal Consiglio di corso di studio e a valutare
annualmente la validità delle azioni intraprese.
Art. 10 – Valutazione
dell'attività didattica.
1.
La valutazione della qualità
dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di valutazione
dell'Ateneo.
Art. 11 – Valutazione
del carico didattico
1.
Il Consiglio di corso di
studio, previo parere della Commissione paritetica del Consiglio di corso di
studio, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi
per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.
Titolo III
Norme finali e transitorie
Art. 12 – Modifiche al
Regolamento
1.
Le modifiche al presente
Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di corso di
studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere
approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio di corso di studio.
2.
Con l’entrata in vigore di eventuali
modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in
materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente
Regolamento.