CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LETTERE
CLASSICHE
REGOLAMENTO
DIDATTICO
Titolo I
Finalità e ordinamento
didattico
Art. 1 - Finalità
1. Il
Corso di laurea specialistica in Lettere classiche afferisce alla Classe 151S
in Filologia e letterature dell’antichità.
2. Il
Corso di laurea specialistica in Lettere classiche si svolge nella Facoltà di
Lettere e Filosofia.
3. L’ordinamento didattico con gli obiettivi
formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato in
http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=offf&anno=2007&corso=68434
4. Il
presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA),
disciplina l’organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non
definito dal RDA.
Art. 2 - Ammissione
1.
Gli studenti che
intendono iscriversi al Corso di laurea specialistica in Lettere classiche
devono essere in possesso di laurea triennale in Lettere o di altro titolo
conseguito all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2.
Per essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Lettere classiche devono essere
soddisfatti i seguenti requisiti:
a) il
possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività
formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Lettere classiche;
b)
un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non
inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD: L-FIL-LET/02
– Lingua e letteratura greca, L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura latina,
L-FIL-LET/05 – Filologia classica.
Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A.
A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la
laurea triennale entro la sessione autunnale del terzo anno di corso.
3.
Ai sensi dell’art. 9,
comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i Crediti Formativi Universitari (CFU)
acquisiti nel Corso di laurea triennale in Lettere (classe V - Discipline
letterarie), curriculum di Lettere antiche dell’Università di Padova sono
integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Lettere
classiche. Gli studenti che provengono da altri curricula del Corso di laurea
in lettere o da altri Corsi di laurea triennale dell’Università di Padova o di altre
Università potranno essere ammessi su deliberazione del Consiglio di Corso di
laurea che valuterà i crediti acquisiti e determinerà gli eventuali debiti
formativi.
4.
Il recupero degli
eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno prima del
superamento degli esami della laurea specialistica.
Art. 3–
Iscrizione
1. La
data di scadenza per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Lettere
classiche coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di
inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.
Art. 4- Organizzazione
didattica
1. Il
Corso di laurea specialistica in Lettere classiche è organizzato in un unico
curriculum.
2. Le
attività didattiche previste per il Corso di laurea specialistica in Lettere
classiche, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in moduli,
inoltre i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività
didattica e l’articolazione negli anni di corso sono definiti nell’Allegato 2,
che forma parte integrante del presente Regolamento.
3. Il
Corso di laurea specialistica in Lettere classiche adotta l’ordinamento
semestrale.
I programmi degli
Insegnamenti e il calendario degli esami vengono pubblicati annualmente dal
Consiglio di corso di laurea nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino di
Facoltà.
Art. 5- Accertamenti
ed esami
1. Le
attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini
e integrativi comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione
dell’intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale
con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito
concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami
possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull’attività
svolta, test, prova pratica.
2. Per
le attività fonnative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora scelte — previa approvazione del Consiglio di Corso di laurea
— tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di laurea
dell’Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il
voto, che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli
di cui al comma precedente.
3. Per
tutte le attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al
comma precedente, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate
ogni armo accademico dal docente responsabile dell’attività formativa e
approvate dal Consiglio di Corso di laurea prima dell’inizio dell'anno
accademico.
4. I
crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni sei dalla data
dell’accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di laurea dovrà verificare
la persistenza della validità o P obsolescenza dei contenuti conoscitivi e
confermare, anche solo parzialmente, i crediti e i voti acquisiti.
Art. 6- Prova finale
1. La
prova finale consiste in una tesi di argomento letterario, filologico o linguistico
redatta in lingua italiana. La eventuale redazione della tesi in una lingua
straniera dovrà essere concordata preventivamente.
2. La
tesi dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del
Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle
attività didattiche. La tesi dovrà essere approvata preventivamente dal docente
relatore che vi apporrà la sua firma.
3. La
tesi sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d’esame
composta da cinque docenti, nominata dal Preside della Facoltà di Lettere.
Art. 7- Conseguimento
della laurea specialistica
1. Il
voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi
conseguito nella prova finale.
Titolo II
Norme di
funzionamento
Art. 7- Obblighi di
frequenza
1. L’iscrizione
al Corso di laurea specialistica in Lettere classiche comporta l’obbligo della
frequenza per almeno 1’80% delle attività previste. Alla mancata frequenza si
può sopperire con attività alternative concordate con i singoli docenti.
2. Per
gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del RDA riguardanti la
qualifica di studente a tempo parziale.
Art. 8-
Piani di studio
1. Lo
studente che segue le disposizioni didattiche previste dall’Allegato 2 del
presente regolamento non è tenuto a presentare il Piano di studio. Le scelte relative
alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del
03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo
studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di studio secondo la
normativa vigente. Il Piano di studio deve essere approvato dal Consiglio di
Corso di laurea, previo esame da parte della Commissione Piani di studio e
tutorato nominata dal Consiglio stesso.
Art. 9
- Tutorato
1. Il
Consiglio di Corso di laurea organizza l’attività di tutorato in conformità al
Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal
Presidente del Consiglio di Corso di laurea, o da un suo delegato, che provvede
a convocare la Commissione Piani di studio e tutorato, le cui iniziative sono
annualmente valutate dal Consiglio di Corso di laurea.
Art. 10 - Valutazione dell’attività didattica
1. La
valutazione della qualità dell’attività didattica svolta avviene a cura del
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
Art. 11
- Valutazione del carico didattico
1. Il
Consiglio di Corso di laurea, previo parere della Commissione Paritetica del
Consiglio di corso di laurea, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e
obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel presente
Regolamento didattico.
Titolo III
Norme
finali e transitorie
Art. 12- Modifiche al
Regolamento
Le
modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del
Consiglio di Corso di studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e
dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio di Corso di studio.
Con
l’entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni
in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all’integrazione del
presente Regolamento.