CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN MUSICOLOGIA E BENI
MUSICALI
REGOLAMENTO DIDATTICO
Titolo I
Finalità e
ordinamento didattico
Art. 1 - Finalità
1.
Il Corso di Laurea specialistica (CLS) in Musicologia e beni musicali
afferisce alla Classe 51/S in Musicologia e beni musicali.
2.
Il CLS in Musicologia e beni musicali si svolge nella Facoltà di Lettere
e Filosofia.
3.
L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro
generale delle attività formative è riportato in
4.
Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di
Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per
quanto non definito dal predetto Regolamento.
Art. 2 – Ammissione
1.
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea specialistica
in Musicologia e beni musicali devono essere in possesso di un diploma di
laurea in DAMS-curriculum Musica o in TCBC-curriculum Beni storico-musicali,
salve restanti la normativa e le modalità previste dal D.M. n. 509 del
03.11.99.
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea
Specialistica in Musicologia e beni musicali devono essere soddisfatti i
seguenti requisiti:
a) il
possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività
formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea Specialistica in
Musicologia e beni musicali;
b) un
voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a
27/30, acquisita negli insegnamenti dei SSD seguenti: almeno tre insegnamenti
di L-ART/07 (Musicologia e storia della musica); almeno un insegnamento di
L-ART/08 (Etnomusicologia); almeno un insegnamento di L-ART/05 (Discipline
dello spettacolo) oppure L-ART/06 (Cinema, fotografia e televisione); almeno un
insegnamento di L-ART/01 (Storia dell'arte medievale) oppure L-ART/02 (Storia
dell'arte moderna) oppure L-ART/03 (Storia dell'arte contemporanea).
Per gli studenti immatricolati in
un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è
sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione
autunnale del terzo anno di corso.
5. Gli
studenti che provengono da altri Corsi di Laurea o da altri curricula potranno
essere ammessi con delibera del Consiglio di Corso di studio, che valuterà i
crediti acquisiti e determinerà i debiti formativi.
Art. 3 – Iscrizione
1. La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di
Laurea specialistica Musicologia e beni musicali in coincide con l'ultimo
giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre
dell'Anno Accademico.
Art. 4 - Organizzazione didattica
1.
Il Corso di Laurea specialistica in Musicologia e beni musicali è
organizzato in un unico curriculum.
2.
Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea specialistica in
Musicologia e beni musicali, l'elenco degli Insegnamenti e la loro
organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i
Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica
formativa sono definiti negli Allegati 2 e 3 che formano parte integrante del
presente Regolamento.
3.
Il Corso di Laurea specialistica in Musicologia e beni culturali adotta
l’ordinamento semestrale.
4.
I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle altre attività
formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99,
nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio
di Corso di studio con l'inserimento nel Manifesto degli studi e nel
Bollettino.
Art. 5 - Accertamenti ed esami
1.
Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli
ambiti affini e integrativi, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a
conclusione dell’intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un
esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto
attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed
esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione
sull’attività svolta, test, presentazione di un prodotto multimediale, prova
pratica.
Art. 6 - Prova finale
2.
La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la
Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate
prima dell’inizio delle attività didattiche. Il prodotto multimediale dovrà
essere presentato in un esemplare, accompagnato da una relazione in cinque
copie, presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze
prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. La
dissertazione o il prodotto multimediale dovranno essere approvati
preventivamente dal Docente relatore e vidimati dalla sua firma.
3.
La dissertazione o il prodotto multimediale saranno oggetto di discussione
pubblica davanti a una commissione d’esame nominata dal Preside della Facoltà
che ha assunto la gestione amministrativa del Corso di laurea e composta da
cinque Docenti.
Art. 7 - Conseguimento della laurea specialistica
1.
Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di
cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di
centodecimi conseguito nella prova finale.
Titolo II
Norme di
funzionamento
Art. 7 - Obblighi di frequenza
1.
L’iscrizione al Corso di laurea specialistica in Musicologia e beni
musicali comporta l’obbligo della frequenza per almeno l’80% delle attività
previste.
2.
Per quanto riguarda gli studenti contestualmente impegnati in attività
lavorative il Consiglio di corso di studio valuterà le singole posizioni sulla
base dei criteri stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo per gli studenti
a tempo parziale. La dispensa non potrà essere concessa per le attività di
laboratorio e per il tirocinio.
Art. 8 - Piani di Studio
1. Lo
studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento
non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività
formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate
autonomamente dallo studente.
2. Lo
studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di
corso di studio, previo esame da parte della Commissione per i Piani di Studio.
Art. 9 - Tutorato
1.
Il Consiglio di Corso di studio organizza l'attività di tutorato in
conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata
dal Presidente del Consiglio di corso di studio, o da un suo delegato, che
provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di
corso di studio e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.
Art. 10 - Valutazione dell'attività didattica.
1. La
valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del
Nucleo Tecnico di Valutazione dell'Ateneo.
Art. 11 - Valutazione del carico didattico
1. Il
Consiglio di Corso di studio, previo parere della Commissione Paritetica del
Consiglio stesso, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi
formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento
didattico.
Titolo III
Norme finali e
transitorie
Art. 12 - Modifiche al Regolamento
1. Le
modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del
Consiglio di Corso di studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e
dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio stesso.
Con l’entrata in vigore di
eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove
disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e
all'integrazione del presente Regolamento.