CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA DELL'ARTE
(95/S)
REGOLAMENTO DIDATTICO
Titolo I
Finalità e
ordinamento didattico
Art. 1 - Finalità
1.
Il Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte afferisce alla
Classe 95/S in Storia dell'Arte.
2.
Il Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte si svolge nelle
Facoltà di Lettere e Filosofia.
3.
L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro
generale delle attività formative è riportato in
4.
Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di
Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per
quanto non definito dal predetto Regolamento.
Art. 2 - Ammissione
1.
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea specialistica
in Storia dell'arte devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di
laurea: Storia e Tutela dei Beni culturali, DAMS, Lettere, Lingue e letterature
straniere, Filosofia, Storia, Scienze dell’educazione o di altro titolo
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
b. un voto
di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a
27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD: L-ART/01 – Storia
dell'arte medievale, L-ART/02 – Storia dell'arte moderna, L-ART/03 – Storia
dell'arte contemporanea, L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del
restauro, ICAR/18 – Storia dell'architettura.
Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea
triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché
abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione autunnale del terzo
anno di corso.
3.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i crediti
formativi acquisiti nel corso di laurea triennale in Storie e Tutela dei Beni
culturali (curriculum Storico-artistico), dell’Università di Padova sono
integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Storia
dell'arte. Gli studenti che provengono da altri Corsi di Laurea o da altri
curricula dell'Università di Padova o di altre Università potranno essere
ammessi su delibera del Consiglio di corso di studio che valuterà i criteri
acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi.
4.
Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del
primo anno prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica.
Art. 3– Iscrizione
1. La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di
laurea specialistica in Storia dell'arte coincide con l'ultimo giorno
lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre
dell'Anno Accademico.
Art. 4 - Organizzazione didattica
1.
Il Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte è organizzato in un
unico curriculum.
2.
Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea specialistica in
Storia dell'arte, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in
Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi
Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e l’articolazione
negli anni di corso, sono definiti nell'Allegato 2 che forma parte integrante
del presente Regolamento.
3.
Il Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte adotta
l’ordinamento semestrale.
4.
I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività
formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99,
nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio
di corso di laurea con l'inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel
Bollettino.
Art. 5 - Accertamenti ed esami
1.
Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti
affini e integrativi, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a
conclusione dell’intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un
esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto
attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed
esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione
sull’attività svolta, presentazione di un prodotto multimediale, prova pratica.
Art. 6 - Prova finale
2.
La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la
Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate
prima dell’inizio delle attività didattiche. La dissertazione dovrà essere
approvato preventivamente dal Docente relatore e vidimato dalla sua firma.
3.
La dissertazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una
commissione d’esame nominata dal Preside della Facoltà che ha assunto la
gestione amministrativa del Corso di laurea e composta da cinque Docenti.
Art. 7 - Conseguimento della laurea specialistica
1.
Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui
ai Commi 1 e 2 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di
centodecimi conseguito nella prova finale.
Titolo II
Norme di
funzionamento
Art. 7 - Obblighi di frequenza
1.
L'iscrizione al Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte
comporta l'obbligo della frequenza per almeno l'80% delle attività previste.
Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del Regolamento
didattico di Ateneo riguardante gli studenti impegnati a tempo parziale.
Art. 8 - Piani di Studio
1. Lo
studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento
(Allegato 1) non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle
attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono
effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo
studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di
corso di laurea, previo esame da parte della Commissione per i Piani di Studio.
Art. 9 - Tutorato
1.
Il Consiglio di corso di laurea organizza l'attività di tutorato in
conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata
dal Presidente del Consiglio di corso di laurea, o da un suo delegato, che
provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di
corso di laurea e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.
Art. 10 - Valutazione dell'attività didattica.
1. La
valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del
Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
Art. 11 - Valutazione del carico didattico
1. Il
Consiglio di corso di laurea, previo parere della Commissione Paritetica del
Consiglio di corso di laurea, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e
obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento
didattico.
Titolo III
Norme finali e
transitorie
Art. 12 - Modifiche al Regolamento
1. Le
modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del
Consiglio di corso di laurea o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e
dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio di corso di laurea.
Con l’entrata in vigore di
eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove
disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e
all'integrazione del presente Regolamento.