Storia dell'arte - Regolamento didattico
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA DELL'ARTE (95/S)

 

REGOLAMENTO DIDATTICO

 

 

Titolo I

Finalità e ordinamento didattico

 

Art. 1 - Finalità

1.                  Il Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte afferisce alla Classe 95/S in Storia dell'Arte.

2.                  Il Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte si svolge nelle Facoltà di Lettere e Filosofia.

3.                  L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato in

http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=offf&anno=2007&corso=68431

4.                  Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dal predetto Regolamento.

 

Art. 2 - Ammissione

1.                  Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: Storia e Tutela dei Beni culturali, DAMS, Lettere, Lingue e letterature straniere, Filosofia, Storia, Scienze dell’educazione o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2.                  Per essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a.       il possesso di almeno 120 crediti utilizzabili all'interno delle attività formative previste dall'Ordinamento del Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte;

b.      un voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a 27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD: L-ART/01 – Storia dell'arte medievale, L-ART/02 – Storia dell'arte moderna, L-ART/03 – Storia dell'arte contemporanea, L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro, ICAR/18 – Storia dell'architettura.

Per gli studenti immatricolati in un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione autunnale del terzo anno di corso.

3.                  Ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. n. 509 del 03.11.99 i crediti formativi acquisiti nel corso di laurea triennale in Storie e Tutela dei Beni culturali (curriculum Storico-artistico), dell’Università di Padova sono integralmente riconosciuti per il Corso di laurea specialistica in Storia dell'arte. Gli studenti che provengono da altri Corsi di Laurea o da altri curricula dell'Università di Padova o di altre Università potranno essere ammessi su delibera del Consiglio di corso di studio che valuterà i criteri acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi.

4.                  Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica.

 

Art. 3– Iscrizione

1.         La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Storia dell'arte coincide con l'ultimo giorno lavorativo precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno Accademico.

 

Art. 4 - Organizzazione didattica

1.                  Il Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte è organizzato in un unico curriculum.

2.                  Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, e l’articolazione negli anni di corso, sono definiti nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.

3.                  Il Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte adotta l’ordinamento semestrale.

4.                  I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati  annualmente dal Consiglio di corso di laurea con l'inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.

 

 

Art. 5 - Accertamenti ed esami

1.                  Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell’intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull’attività svolta, presentazione di un prodotto multimediale, prova pratica.

2.                  Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte, previa approvazione del Consiglio di Corso di Laurea, tra quelle comprese nelle proposte formative di altri Corsi di studio dell’Ateneo, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.

3.                  Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell’art.10 del DM 509/99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di laurea, prima dell’inizio dell’Anno Accademico.

4.                  Per le attività formative delle lettere d) ed f), di cui all’art.10 del DM n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di Laurea delibera in merito al riconoscimento dei crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.

5.                  I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni sei dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di laurea dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti culturali e la conferma, anche solo parziale, dei crediti e dei voti acquisiti.

 

Art. 6 - Prova finale

1.                  La prova finale consiste nella preparazione di una dissertazione scritta, che potrà essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente concordata.

2.                  La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. La dissertazione dovrà essere approvato preventivamente dal Docente relatore e vidimato dalla sua firma.

3.                  La dissertazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti a una commissione d’esame nominata dal Preside della Facoltà che ha assunto la gestione amministrativa del Corso di laurea e composta da cinque Docenti.

 

Art. 7 - Conseguimento della laurea specialistica

1.                  Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell'art. 5, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

 

 

 

Titolo II

Norme di funzionamento

 

Art. 7 - Obblighi di frequenza

1.                  L'iscrizione al Corso di Laurea specialistica in Storia dell'arte comporta l'obbligo della frequenza per almeno l'80% delle attività previste. Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo riguardante gli studenti impegnati a tempo parziale.

 

Art. 8 - Piani di Studio

1.           Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento (Allegato 1) non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

2.           Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di corso di laurea, previo esame da parte della Commissione per i Piani di Studio.

 

 

Art. 9 - Tutorato

1.                  Il Consiglio di corso di laurea organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di corso di laurea, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di corso di laurea e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

 

Art. 10 - Valutazione dell'attività didattica.

1.         La valutazione della qualità dell'attività didattica svolta avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

 

Art. 11 - Valutazione del carico didattico

1.         Il Consiglio di corso di laurea, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di corso di laurea, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.

 

 

 

Titolo III

Norme finali e transitorie

 

Art. 12 - Modifiche al Regolamento

 

1.         Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di corso di laurea o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di corso di laurea.

Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.


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