Scienze delle religioni - Regolamento didattico
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA INTERATENEO IN

SCIENZE DELLE RELIGIONI 72/S

 

REGOLAMENTO DIDATTICO

 

 

Titolo I

Finalità e ordinamento didattico

 

Art. 1 – Finalità

 

1.                                  Il Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle religioni afferisce alla Classe 72/S in Scienze delle religioni.

2.                                  Il Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle religioni si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Padova, nella Facoltà di Lingue e Letterature straniere e nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “Cà Foscari” di Venezia.

3.                                  L’ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato IN

http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=googol&anno=2007&corso=68448

4.                                  Il presente regolamento, in armonia con i Regolamenti Didattici degli Atenei di Padova e Venezia, conformemente alla convenzione che istituisce la collaborazione interuniversitaria tra detti Atenei per l’attivazione e la gestione del Corso di Laurea specialistica in Scienze delle religioni, disciplina l’organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

 

 

Art. 2 - Ammissione

 

  1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle Religioni devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea triennale: Lettere (classe 5), Filosofia (classe 9), Scienze storiche (classe 38), Lingue e culture moderne (classe 11), o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
  2. Ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.M. n.509 del 03.11.99 i crediti formativi acquisiti nel corso di laurea triennale in Storia, curriculum di “Storia delle culture”, dell’Università degli studi di Padova, in quelli in Storia, “Percorso storico-religioso”, e in Lingue e Civiltà dell’Asia orientale, curricula di “Lingue e civiltà della Cina” e “Lingue e civiltà del Giappone” dell’Università “Cà Foscari” di Venezia sono integralmente riconosciuti per il Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle Religioni.
  3. Gli studenti che provengono da altri Corsi di Laurea o da altri curricula dell’Università degli Studi di Padova, dell’Università “Cà Foscari” di Venezia o di altre Università potranno essere ammessi su deliberazione del Consiglio di Corso di Studio, che valuterà i crediti acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi, con particolare attenzione alle conoscenze linguistiche e filologiche richieste per l’accesso ai percorsi relativi alle tradizioni religiose del Vicino e Medio Oriente, dell’Asia meridionale e orientale in cui si articola la laurea specialistica.
  4. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno, prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica.
  5. Per l’ammissione al Corso di Laurea gli studenti debbono possedere abilità di comprensione di testi in lingua italiana e in lingua inglese e conoscenze di informatica.

 

 

Art. 3 – Organizzazione didattica

1.      Il Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle Religioni è organizzato in sei distinti curricula.

  1. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle Religioni, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica e l’articolazione negli anni di corso sono definiti nell’Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
  2. Il Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle Religioni adotta l’ordinamento semestrale.
  3. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio con l’inserimento nel Manifesto degli studi, nel sito informatico delle Università e/o nel Bollettino. 

 

 

Art. 4 – Accertamenti ed esami

  1. Le attività formative di base, quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi, comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell’intero percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione sull’attività svolta, test, prova pratica.
  2. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora scelte, previa approvazione del Consiglio di Corso di Studio, tra quelle comprese nelle proposte formative di altri corsi di studio degli Atenei, lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto, che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, insieme a quelli di cui al comma precedente.
  3. Per tutte le altre attività formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di Studio, prima dell’inizio dell’Anno Accademico.
  4. Per le attività formative delle lettere d) e f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, se svolte al di fuori degli Atenei, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso di Studio può deliberare il riconoscimento di un numero massimo di 6 crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.
  5. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di anni sei dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il Consiglio di Corso di Studio dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti e dei voti acquisiti.

 

 

Art. 5 – Prova finale

  1. La prova finale consiste nella preparazione di una dissertazione scritta. La dissertazione potrà essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente concordata.
  2. La dissertazione dovrà essere presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche. La dissertazione dovrà essere approvata preventivamente dal Docente relatore e vidimata dalla sua firma.
  3. La dissertazione sarà oggetto di discussione pubblica davanti ad una commissione d’esame nominata dal Preside della Facoltà che ha assunto la gestione amministrativa del Corso di laurea e composta da cinque Docenti.

 

Art. 6 – Conseguimento della laurea specialistica

1.         Il  voto finale  di laurea  è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 1 e 2 dell’art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.

 

 

 

Titolo II

Norme di funzionamento

 

 

Art. 8 – Obblighi di frequenza

1.       L’iscrizione al Corso di laurea specialistica interateneo in Scienze delle Religioni comporta l’obbligo della frequenza per almeno l’80% delle attività previste. Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni del Regolamento didattico degli Atenei Convenzione riguardanti la qualifica di studente impegnato a tempo parziale.

 

 

Art. 9 – Piani di Studio

  1. Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente regolamento non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
  2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio, previo esame da parte della Commissione per i Piani di Studio.

 

 

Art. 10 – Tutorato

  1. Il Consiglio di Corso di Studio organizza l’attività di tutorato in conformità ai Regolamenti degli Atenei per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio, o da un suo delegato, che provvede a convocare la Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di Corso di Studio e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

 

 

Art. 11 – Valutazione dell’attività didattica

  1. La valutazione della qualità dell’attività didattica svolta avviene a cura dei Nuclei Tecnici di Valutazione degli Atenei.

 

 

Art. 12 – Valutazione del carico didattico

  1. Il Consiglio di Corso di Studio, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di Corso di Studio, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per ciascuna delle attività formative previste dal Regolamento didattico.

 

 

 

 

Titolo III

Norme finali e transitorie

 

 

Art. 13 – Modifiche di regolamento

  1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Corso di Studio.

Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche ai Regolamenti Didattici degli Atenei o di altre disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all’integrazione del presente Regolamento.


 


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