CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA
INTERATENEO IN
SCIENZE DELLE RELIGIONI 72/S
REGOLAMENTO DIDATTICO
Titolo I
Finalità e ordinamento didattico
Art. 1 – Finalità
1.
Il Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle religioni
afferisce alla Classe 72/S in Scienze delle religioni.
2.
Il Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle religioni
si svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di
Padova, nella Facoltà di Lingue e Letterature straniere e nella Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università “Cà Foscari” di Venezia.
3.
L’ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro
generale delle attività formative è riportato IN
http://www.study-in-italy.it/php4/scheda_corso.php?ambiente=googol&anno=2007&corso=68448
4.
Il presente regolamento, in armonia con i Regolamenti Didattici degli
Atenei di Padova e Venezia, conformemente alla convenzione che istituisce la
collaborazione interuniversitaria tra detti Atenei per l’attivazione e la
gestione del Corso di Laurea specialistica in Scienze delle religioni,
disciplina l’organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non
definito dai predetti Regolamenti.
Art. 2 - Ammissione
- Gli studenti che intendono
iscriversi al Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle
Religioni devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea
triennale: Lettere (classe 5), Filosofia (classe 9), Scienze storiche
(classe 38), Lingue e culture moderne (classe 11), o di altro titolo
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- Ai sensi dell’art. 9, comma 3
del D.M. n.509 del 03.11.99 i crediti formativi acquisiti nel corso di
laurea triennale in Storia, curriculum di “Storia delle culture”,
dell’Università degli studi di Padova, in quelli in Storia, “Percorso
storico-religioso”, e in Lingue e Civiltà dell’Asia orientale, curricula
di “Lingue e civiltà della Cina” e “Lingue e civiltà del Giappone”
dell’Università “Cà Foscari” di Venezia sono integralmente riconosciuti
per il Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle
Religioni.
- Gli studenti che provengono da
altri Corsi di Laurea o da altri curricula dell’Università degli
Studi di Padova, dell’Università “Cà Foscari” di Venezia o di altre
Università potranno essere ammessi su deliberazione del Consiglio di Corso
di Studio, che valuterà i crediti acquisiti e determinerà gli eventuali
debiti formativi, con particolare attenzione alle conoscenze linguistiche
e filologiche richieste per l’accesso ai percorsi relativi alle tradizioni
religiose del Vicino e Medio Oriente, dell’Asia meridionale e orientale in
cui si articola la laurea specialistica.
- Il recupero di eventuali debiti
formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno, prima del superamento
degli esami del curriculum della laurea specialistica.
- Per l’ammissione al Corso di
Laurea gli studenti debbono possedere abilità di comprensione di testi in
lingua italiana e in lingua inglese e conoscenze di informatica.
Art. 3 – Organizzazione didattica
1. Il
Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle Religioni è
organizzato in sei distinti curricula.
- Le attività didattiche previste
per il Corso di Laurea specialistica interateneo in Scienze delle
Religioni, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in moduli,
nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi
Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica e
l’articolazione negli anni di corso sono definiti nell’Allegato 2, che
forma parte integrante del presente Regolamento.
- Il Corso di Laurea
specialistica interateneo in Scienze delle Religioni adotta l’ordinamento
semestrale.
- I programmi degli Insegnamenti
ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli
esami, vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio con
l’inserimento nel Manifesto degli studi, nel sito informatico delle
Università e/o nel Bollettino.
Art. 4 – Accertamenti ed esami
- Le attività formative di base,
quelle caratterizzanti, quelle degli ambiti affini e integrativi,
comportano eventuali accertamenti in itinere e, a conclusione dell’intero
percorso previsto per ciascuna attività formativa, un esame finale con
attribuzione di crediti e voto espresso in trentesimi. Il voto attribuito
concorrerà a determinare il voto finale di laurea. Accertamenti ed esami
possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione
sull’attività svolta, test, prova pratica.
- Per le attività formative della
tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora
scelte, previa approvazione del Consiglio di Corso di Studio, tra quelle
comprese nelle proposte formative di altri corsi di studio degli Atenei,
lo studente potrà conseguire, oltre ai relativi crediti, anche il voto,
che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, insieme a quelli di
cui al comma precedente.
- Per tutte le altre attività
formative, escluse quelle a scelta dello studente, di cui al comma
precedente, e comprese quelle previste nella lettera f) dell’art. 10 del
D.M. n. 509 del 03.11.99, si prevedono accertamenti e/o esami secondo
modalità indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile
dell’attività formativa e approvate dal Consiglio di Corso di Studio,
prima dell’inizio dell’Anno Accademico.
- Per le attività formative delle
lettere d) e f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, se
svolte al di fuori degli Atenei, purché adeguatamente certificate, il
Consiglio di Corso di Studio può deliberare il riconoscimento di un numero
massimo di 6 crediti per ciascuna delle categorie di cui sopra.
- I crediti acquisiti hanno
validità per un periodo massimo di anni sei dalla data dell’accertamento.
Dopo tale termine il Consiglio di Corso di Studio dovrà verificare
l’eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche
solo parziale, dei crediti e dei voti acquisiti.
Art. 5 – Prova finale
- La prova finale consiste nella
preparazione di una dissertazione scritta. La dissertazione potrà essere
redatta anche in una lingua straniera preventivamente concordata.
- La dissertazione dovrà essere
presentata in cinque copie presso la Segreteria didattica del Corso di
laurea entro scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle
attività didattiche. La dissertazione dovrà essere approvata
preventivamente dal Docente relatore e vidimata dalla sua firma.
- La dissertazione sarà oggetto
di discussione pubblica davanti ad una commissione d’esame nominata dal
Preside della Facoltà che ha assunto la gestione amministrativa del Corso
di laurea e composta da cinque Docenti.
Art. 6 – Conseguimento della laurea specialistica
1.
Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di
cui ai Commi 1 e 2 dell’art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di
centodecimi conseguito nella prova finale.
Titolo II
Norme di funzionamento
Art. 8 – Obblighi di frequenza
1.
L’iscrizione al Corso di laurea specialistica interateneo in Scienze
delle Religioni comporta l’obbligo della frequenza per almeno l’80% delle
attività previste. Per gli studenti lavoratori si applicheranno le disposizioni
del Regolamento didattico degli Atenei Convenzione riguardanti la qualifica
di studente impegnato a tempo parziale.
Art. 9 – Piani di Studio
- Lo studente che segue
l’ordinamento didattico previsto dal presente regolamento non è tenuto a
presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative
della lettera d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate
autonomamente dallo studente.
- Lo studente che intenda seguire
un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento
dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano
di Studio deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio, previo
esame da parte della Commissione per i Piani di Studio.
Art. 10 – Tutorato
- Il Consiglio di Corso di Studio
organizza l’attività di tutorato in conformità ai Regolamenti degli Atenei
per il tutorato. Tale attività è coordinata dal Presidente del Consiglio
di Corso di Studio, o da un suo delegato, che provvede a convocare la
Commissione per il tutorato nominata dal Consiglio di Corso di Studio e a
valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.
Art. 11 – Valutazione dell’attività didattica
- La valutazione della qualità
dell’attività didattica svolta avviene a cura dei Nuclei Tecnici di
Valutazione degli Atenei.
Art. 12 – Valutazione del carico didattico
- Il Consiglio di Corso di
Studio, previo parere della Commissione Paritetica del Consiglio di Corso
di Studio, valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi
formativi per ciascuna delle attività formative previste dal Regolamento
didattico.
Titolo III
Norme finali e transitorie
Art. 13 – Modifiche di regolamento
- Le modifiche al presente
Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso
di Studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere
approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio di Corso di Studio.
Con l’entrata
in vigore di eventuali modifiche ai Regolamenti Didattici degli Atenei o di
altre disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e
all’integrazione del presente Regolamento.
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