CORSO
DI LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA ANTICA (93/S)
FACOLTA
DI LETTERE E FILOSOFIA
REGOLAMENTO DIDATTICO
Titolo I
Finalità e
ordinamento didattico
Art. 1. Finalità
1.
Il Corso di Laurea specialistica in Storia Antica afferisce alla classe
93/S in Storia Antica. Il Corso di Laurea specialistica in Storia Antica si
svolge nella Facoltà di Lettere e Filosofia.
2.
L’ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro
generale delle attività formative, è riportato in
3.
Il presente Regolamento, in armonia con il regolamento didattico di
Ateneo (RDA), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di Studio per
quanto non definito dal predetto Regolamento.
Art. 2. Ammissione
1. Gli
studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Storia Antica devono
essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: laurea quadriennale
in Lettere o in Storia; laurea triennale in Lettere, Storia, Archeologia.
b. un
voto di laurea non inferiore a 95/110, oppure una media non inferiore a
27/30, conseguita negli insegnamenti del seguenti SSD: L-ANT/02 – Storia greca,
L-ANT/03 – Storia romana, M-STO/01 – Storia medievale.
Per gli studenti immatricolati in
un Corso di Laurea triennale nell'A. A. 2000-2001 e 2001-2002 il criterio b) è
sospeso, purché abbiano conseguito la laurea triennale entro la sessione
autunnale del terzo anno di corso.
3.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 509 del 3.11.99 i crediti
formativi acquisiti nel corso di laurea triennale in Storia, curriculum 1
(Storia generale), dell'Università di Padova, sono integralmente riconosciuti
per il Corso di laurea specialistica in Storia Antica.
Gli studenti che provengono da
altri Corsi di Laurea o da altri curricula dell'Università di Padova o di altre
Università potranno essere ammessi su delibera del Consiglio di corso di studio
che valuterà i criteri acquisiti e determinerà gli eventuali debiti formativi.
4. Il
recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire nel corso del primo anno
prima del superamento degli esami del curriculum della laurea specialistica.
Art. 3– Iscrizione
1. La data di scadenza per l'iscrizione al Corso di
laurea specialistica in Storia antica coincide con l'ultimo giorno lavorativo
precedente la data ufficiale di inizio del secondo semestre dell'Anno
Accademico.
Art. 4. Organizzazione didattica
1. Il Corso di Laurea specialistica in Storia Antica è
organizzato in tre curricula, greco, romano e vicino-orientale.
2. Le attività didattiche
previste per il Corso di Laurea specialistica in Storia Antica, l’elenco degli
insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi
formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a
ciascuna attività didattica, e le eventuali propedeuticità, sono definiti per
ciascun curriculum nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente
Regolamento.
3. Il Corso di Laurea
specialistica in Storia Antica è diviso in due semestri.
4. I programmi degli insegnamenti
e i programmi delle altre attività formative, nonché il calendario degli esami,
vengono pubblicati annualmente dal Consiglio di Corso di Studio.
Art. 5. Accertamenti
1. Per ciascuna attività didattica è previsto un
accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Con
il superamento dell’accertamento conclusivo, oltre al voto, lo studente
consegue i crediti attribuiti nell’attività didattica in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame
orale, compito scritto, test. Le modalità vengono precisate di anno in anno dal
singolo docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal Consiglio
di Corso di Studio prima dell’inizio dell’Anno Accademico.
3. Per le attività formative alle
lettere d), e) f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 3.11.99, se svolte al
di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il Consiglio di Corso
di Studio può deliberare il riconoscimento di un numero massimo di 6 crediti
per ciascuna delle categorie di cui sopra.
4. I crediti acquisiti hanno
validità per un periodo massimo di anni 6 dalla data dell’accertamento. Dopo
tale termine il Consiglio di Corso di Studio dovrà verificare l’eventuale
obsolescenza dei contenuti culturali e la conferma, anche solo parziale, dei
crediti e dei voti acquisiti.
Art. 6. Prova finale per il
conseguimento del titolo
1. Si richiede l’elaborazione di
un testo originale, in forma di dissertazione scritta, su un argomento
specifico e qualificante in ambito greco, romano o vicino-orientale, di
dimensioni congrue ai crediti previsti.
2. La dissertazione dovrà essere
presentata in 5 copie presso la segreteria didattica del Corso di Studio entro
scadenze prefissate e comunicate prima dell’inizio delle attività didattiche.
La dissertazione dovrà essere approvata preventivamente dal docente relatore e
vidimata dalla sua firma.
3. La dissertazione sarà oggetto
di discussione pubblica davanti a una commissione d’esame composta da cinque
docenti.
Art. 7. Conseguimento della laurea specialistica
Il voto finale di laurea è
costituito dal voto medio degli esami di cui all'art. 5, espresso in
centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale.
Titolo II
Norme di funzionamento
Art. 7. Obblighi di frequenza
1. L’iscrizione al Corso di
Laurea Specialistica in Storia Antica comporta l’obbligo della frequenza.
2. Per gli studenti lavoratori si
applicheranno le disposizioni del RDA riguardanti la qualifica di studente a
tempo parziale.
Art. 8. Piani di Studio
Ogni studente dovrà presentare al Consiglio di Corso di
Studio un proprio Piano di Studio, che sarà sottoposto all’approvazione del
Consiglio stesso, previo esame da parte di una specifica commissione.
Art. 9. Tutorato
Il Consiglio di Corso di Studio organizza l’attività di
Tutorato in conformità al regolamento di Ateneo.
Art. 10. Valutazione dell’attività didattica
La valutazione dell’attività
didattica svolta avviene a cura del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
Art. 11. Valutazione del carico didattico
Il Consiglio di Corso di Studio,
previo parere della commissione paritetica del Consiglio di Corso di Studio,
valuta periodicamente la congruenza fra crediti e obiettivi formativi per
ciascuna delle attività formative previste nel Regolamento didattico.
Titolo III
Norme finali e
transitorie
Art. 12. Modifiche al
regolamento.
1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta
del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea o di almeno un terzo dei suoi
componenti; le modifiche dovranno essere approvate con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o
al Regolamento di Facoltà produrranno verifiche o integrazioni al presente
Regolamento.