TESINA DI APPROFONDIMENTO DI Francesca Calloni
Anno 2000-2001 master in studi interculturali.
QUANDO LE COPPIE MISTE DIVORZIANO.
INDICE
· introduzione p. 1
· l'affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio: la
legislazione italiana p. 3
· il matrimonio e il divorzio nell'islam p. 6
la shari’a p. 6
lo statuto personale - al-ahwal al-shahsiyya p. 7
il matrimonio e il divorzio nel diritto musulmano p. 7
la filiazione o nasab p. 8
al-mudawwana: il codice marocchino p. 9
al-mudawwana, le leggi p. 9
· la legislazione internazionale p. 12
· il diritto islamico in italia p. 14
· conclusioni p. 16
· bibliografia p. 18
L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI NEI CASI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: LA LEGISLAZIONE ITALIANA.
Per affrontare la questione dell'affidamento dei figli di coppie miste, ci sono alcuni punti chiave da prendere in esame per quanto riguarda il diritto di famiglia italiano:
· La patria potestà e l'affidamento.
· Le motivazioni sottostanti la scelta del genitore affidatario nei casi di separazione o divorzio.
· Trasferimento all'estero del genitore affidatario.
· Il diritto di visita del genitore non affidatario.
· La questione della scelta della fede religiosa dei figli.
· I diritti del coniuge non affidatario.
Innanzitutto è però importante sottolineare che, il punto fondamentale che emerge dal diritto di famiglia italiano è la forte enfasi posta nell'affermare che: ogni decisione relativa alla prole deve essere presa con l'intenzione di proteggere i figli, perseguendo in primo luogo il loro interesse morale e materiale. Questo è il principio che dovrebbe guidare il giudice che si trovi a dover affrontare una causa di divorzio o separazione tra coniugi con figli.
Premesso ciò, passiamo ora ad analizzare i punti sopra elencati.
La patria potestà e l'affidamento. Nel matrimonio la patria potestà viene esercitata da entrambi i genitori, ma nel momento in cui l'unione tra i due coniugi cessa di esistere, la patria potestà non è più diritto di entrambi ma verrà esercitata solamente dal genitore cui verrà affidata la prole. [1] L'articolo 155 del c.c. afferma infatti: "...le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse." [2] .
Le motivazioni per la scelta del genitore affidatario. Secondo punto rilevante nei casi di separazione e divorzio è, come ho già sottolineato, quali sono i requisiti necessari per ottenere l'affidamento dei figli da parte del giudice. Il principio base che deve guidare un giudice in questa scelta è, come già scritto, il bene del bambino. Questo principio, in apparenza quasi ovvio, ha portato delle importanti conseguenze, sopra a tutte la scissione tra quella che è la vita famigliare e la vita esterna, per cui: "...lo svolgimento di una vita disordinata ed immorale nella sfera esterna, non escluda necessariamente che l'affidatario non possa dimostrarsi un buon genitore nell'ambito della vita privata e familiare." [3] . Bisogna sottolineare che la tendenza generale è di affidare i figli8, specie se piccoli, alla madre, poichè essa è ritenuta la figura più adatta a garantire il migliore sviluppo psicologico del bambino.
Trasferimento all'estero del genitore affidatario. In questo caso, secondo la corte suprema il trasferimento del genitore affidatario all'estero non preclude il diritto all'affidamento, poiché ad ogni cittadino è garantito il diritto di uscire dal territorio italiano, ed il diritto del bambino di rimanere con il genitore per lui più importante prevale sul diritto di visita del genitore non affidatario [4] , cui quindi non sarà garantito il diritto di visita.
Il diritto di visita. Il diritto di visita, citato in precedenza, è uno dei diritti/doveri del genitore non affidatario, poiché è l'unico strumento in suo possesso per vigilare sulla vita, l'educazione e l'istruzione del figlio o dei figli. Il diritto di visita viene limitato nel caso in cui l'incolumità fisica e/o morale del bambino venga messa in pericolo [5] . Come già riportato, questo diritto è subordinato alle scelte abitative del coniuge affidatario, poiché non sarà d'impedimento quando o se quest'ultimo deciderà di lasciare il territorio italiano per un altro stato.
La scelta della fede religiosa. Nel caso di matrimoni misti una questione che può diventare fondamentale è la scelta della fede religiosa per i figli, che secondo le leggi italiane si pone, anche nel caso di minori in età adolescenziale, [6] all'interno del principio che sostiene la libertà di culto. In questo modo al minore viene garantita la possibilità di professare il proprio culto anche quando esso vada contro la volontà di uno dei due genitori. [7]
I diritti del coniuge non affidatario. Ultimo punto sono i diritti del coniuge non affidatario, in particolare il diritto, sancito dalla legge del 1987 n. 74 che nel comma 6 stabilisce l'obbligo di entrambi i genitori di comunicare all'ex coniuge qualsiasi cambiamento di residenza o di domicilio. Questo articolo è stato redatto per far fronte a situazioni verificatesi, quando uno dei due coniugi sia straniero e cerchi di lasciare il paese con il figlio senza avvertire l'ex coniuge. [8]
Da questo breve esame della legislazione italiana in materia di affidamento dei figli, ciò che si nota è una quasi totale mancanza di normativa per quel che riguarda i matrimoni misti [9] , fatta eccezione per la legge del 1987 riguardo l'obbligo di avvertire in caso d spostamenti da parte del coniuge affidatario, e in parte per quanto riguarda la scelta della fede religiosa dei figli [10] .
Questa mancanza di normativa, che si può rivelare dannosa nel caso di matrimoni tra cittadini italiani prende dei risvolti talora tragici quando si tratta di unioni tra cittadine italiane e cittadini stranieri di tradizione culturale musulmana.
IL MATRIMONIO E IL DIVORZIO NELL'ISLAM.
Prima di analizzare la legislazione che, nei paesi di tradizione musulmana tratta del matrimonio, del divorzio e dell'affidamento dei figli è importante inquadrare storicamente e culturalmente l'evoluzione del diritto nelle nazioni di tradizione musulmana, a partire dalla shari’a, erroneamente intesa in occidente come "legge" [11] fino ad arrivare ai moderni diritti di famiglia codificati dagli stati del Medio e Vicino Oriente [12] .
La shari’a
La shari’a, termine arabo che letteralmente significa: la via diritta, è erroneamente intesa in occidente quale "diritto islamico", intendendo in questo modo un insieme di leggi vere e proprie, mentre in realtà è la raccolta delle indicazioni coraniche che regolano la vita di ogni buon musulmano sia nel suo rapporto con Dio, che nei suoi rapporti con gli altri uomini [13] .
La shari’a è quindi una raccolta delle indicazioni e dei precetti contenuti nel Corano, ma non solo questo, infatti, tra le sue fonti accanto al già citato Corano figura anche la Sunna, ossia la raccolta dei detti e fatti del Profeta, che fornisce indicazioni pratiche all'applicazione dei precetti coranici rivelati a Muhammad, come lui stesso li applicava. La shari’a quindi: "... si limita ai chiari ordini del Corano e della Sunna." [14] .
L'applicazione reale della shari’a, ossia il corpus legislativo che da essa scaturisce è invece il Fiqh [15] il quale affianca al Corano e alla Sunna altre due fonti, frutto dell'intelletto e dello sforzo interpretativo dell'uomo. Tra le fonti del Fiqh figurano, infatti, anche l' igma, consenso dei dotti e degli esperti di diritto riguardo una questione controversa [16] , ed infine il qiyas o ra'y, ossia l'analogia, che permette al giurista di ricavare, attraverso un processo induttivo una regola riguardo una nuova questione da una caso simile verificatosi in precedenza.
A questo proposito è interessante sottolineare l'importanza che, fino all'undicesimo secolo, rivestì la pratica dell'Igtihad [17] , importante strumento per mantenere il Fiqh al passo con l'evoluzione della società. Dopo l'undicesimo secolo però, questa pratica venne abbandonata quasi definitivamente, lasciando il posto al taqlid, l'imitazione quasi totale e acritica delle dottrine e delle scuole precedenti [18] .
lo statuto personale-al-ahwal al-shahsiyya.
Accanto al diritto basato sulla shari’a, anche in conseguenza al periodo coloniale, nei paesi di tradizione musulmana si sono sviluppati due codici quasi completamente distinti; da una parte il Codice Civile sviluppatosi, soprattutto nel caso del Nord Africa, sotto l'influenza più o meno diretta dei modelli occidentali, mentre dall'altro lato lo Statuto Personale tradotto in arabo con al-ahwal al-shahsiyya, che è invece direttamente ispirato alla tradizione giuridica islamica basata sulla shari’a, e che comprende al suo interno anche leggi relative al matrimonio, la tutela, i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, tra le altre cose [19] .
Questo nuovo statuto personale dopo l'indipendenza degli stati diventa diritto unico dello stato applicato a tutti i cittadini [20] .
L'origine sharaitica è dunque il filo che lega quasi tutti gli statuti personali sviluppati nei paesi del Nord Africa, ed è al contempo il caposaldo della resistenza dei tradizionalisti musulmani alla modernizzazione, spesso sinonimo di occidentalizzazione, del diritto.
il matrimonio e il divorzio nel diritto musulmano.
E' importante sottolineare fin d'ora che per l'Islam e il diritto musulmano il matrimonio è un contratto, che viene concluso con il consenso delle parti, siano esse gli sposi o i loro tutori.
Proprio per la sua natura contrattuale, al momento della firma del contatto di matrimonio, possono essere apposte delle clausole a tutela di una delle due parti o di entrambe, tra le quali ad esempio la pretesa, da parte della moglie di non trasferire il domicilio coniugale dalla città d'origine, la clausola di monogamia, la clausola per la comunione dei beni. L'unica clausola di cui non viene tenuto alcun conto nel caso di matrimoni misti, è quella che riguarda l'educazione religiosa della prole, la quale deve essere educata alla religione del padre: l'Islam [21] .
La fine del matrimonio può essere ottenuta con la dichiarazione di ripudio [22] , oppure con l'autoripudio della moglie [23] , oppure il divorzio, che può essere ottenuto dalla donna se sussistono alcuni vizi [24] .
la filiazione o nasab.
Per il diritto musulmano il rapporto giuridico tra genitore e figlio scaturisce esclusivamente dalla generazione biologica, all'interno di un rapporto lecito. Il padre e la madre rivestono però nei confronti dei figli due ruoli ben distinti, al padre spetta, infatti, la wilaya o potestà paterna, secondo la quale egli ha il potere esclusivo di prendere le decisioni relative a educazione, istruzione, avviamento al lavoro, matrimonio e amministrazione dei beni del figlio o dei figli, dei quali è anche rappresentante legale. Alla madre spettano invece la custodia e la cura, elementi costitutivi del hadana o custodia del bambino. Questa netta differenziazione tra wilaya e hadana presuppone l'impossibilità per un coniuge di fare, sotto l'aspetto giuridico, le veci dell'altro.
Le conseguenze dirette di questa distinzione emergono in caso di divorzio. Se il matrimonio si scioglie quando i bambini sono ancora piccoli, questi verranno affidati alla madre a patto che questa non ostacoli in alcun modo il padre nell'esercizio della wilaya. Le diverse scuole giuridiche stabiliscono età diverse per il termine della custodia della madre [25] . Nel caso la madre non sia musulmana le può venire tolta la custodia dei figli se c'è la possibilità o il timore che li allontani dalla religione del padre. Il padre dal canto suo ha il dovere di mantenere i figli [26] .
AL MUDAWWANA: IL CODICE MAROCCHINO.
La varietà di realtà sociali, culturali, giuridiche e storiche delle nazioni che compongono quello che comunemente è chiamato "mondo musulmano" [27] rende necessario, dopo questo riassunto generale del diritto di famiglia di tradizione islamica l'analisi di un codice in particolare.
La mia scelta è caduta sul codice di famiglia del Marocco. La ragione principale di questa scelta è la maggiore presenza di marocchini tra gli immigrati musulmani nella nostra area geografica [28] .
Dopo aver ottenuto l'indipendenza nel 1956, una commissione marocchina lavora all'emanazione di un codice di statuto personale. Tra il 1957 e il 1958, attraverso cinque decreti (dahir), il nuovo codice: al-mudawwana, viene emanato.
Il nome stesso al-mudawwana, che significa: raccolta di leggi, definisce lo spirito del nuovo codice e la forte influenza degli studiosi di Fiqh all'interno della commissione che ha redatto il progetto. Vi si ritrova, infatti, un forte richiamo al diritto di scuola malikita, applicato tradizionalmente nel paese, attraverso il richiamo: "all'opinione prevalente o dominante, ovvero alla pratica giudiziaria della scuola dell'imam Malik" [29] .
Secondo l'articolo 3 della legge sulla cittadinanza del 1958, il codice al-mudawwana è applicabile a tutti i cittadini marocchini non ebrei, nel caso in cui i cittadini non siano né ebrei né musulmani il codice verrà loro applicato escludendo le norme relative alla poligamia, al ripudio e l'impedimento matrimoniale derivante da allattamento.
Nonostante numerosi tentativi il codice al-mudawwana non è mai stato modificato fino al 1993, quando sono stati introdotti importanti miglioramenti che riguardano la condizione della donna [30] .
al-mudawwana, le leggi.
All'interno del al-mudawwana si trovano alcune parti connesse alla questione dell'affidamento dei figli in caso di divorzio, che possono essere applicate anche alle coppie miste.
Innanzi tutto è d'obbligo precisare che per il codice marocchino unica coppia mista legale è quella che prevede l'unione tra un musulmano e una non-musulmana, l'articolo 24 comma 4 sancisce infatti che: "sono proibiti temporaneamente: il matrimonio di una musulmana con un non musulmano." [31] .
I figli sono attribuiti alla madre come conseguenza del parto, mentre la paternità è determinata dalla legittimità del rapporto.
Nel caso di divorzio, che a noi più interessa, le norme che regolano l'affidamento dei figli si ritrovano nel: Libro terzo. Della nascita e dei suoi effetti al Titolo Terzo. Della custodia (al-hadana) negli artt. Dal 97 al 111.Riporto qui di seguito gli articoli che ritengo più significativi:
art. 98: Per essere capace di esercitare la custodia si richiede:
1) La salute mentale;
2) La pubertà;
3) La buona condotta;
4) La capacità di allevare il custodito e di salvaguardarne la salute fisica e morale;
5) L'essere esente da malattie contagiose o tali da impedire il corretto esercizio della custodia del minore.
Importante in questo articolo il valore posto alla buona condotta come una delle condizioni che permettono la custodia, che non ritroviamo quale valore determinante nella legge italiana.
Art.99: 1) La custodia è un dovere di entrambi i coniugi fino a che dura il matrimonio. Quando questo cessa, la madre è la custode preferita del figlio, quindi viene il padre, poi la nonna materna...
Emerge anche qui una differenza con il codice italiano nel quale la madre non è a priori il coniuge più adatto alla custodia, ma entrambi i genitori vengono giudicati adatti alla custodia.
Art. 102: La custodia dura fino al compimento del dodicesimo anno per il maschio e del quindicesimo anno per la femmina. Dopo tale età il custodito può scegliere se restare con il padre o con la madre o con un altro dei parenti indicati all'art.99.
Questo articolo oltre a fissare l'età in cui termina la custodia obbligatoria permette anche al custodito di poter poi scegliere il genitore con cui preferisce stare, cosa che non è normalmente permessa in Italia.
Art. 107: Perde il diritto alla custodia la donna che si stabilisce in un'altra città, in cui è difficile per il padre del custodito o per il tutore controllarne le condizioni e adempiere gli obblighi nei suoi confronti.
Di grande importanza questo articolo nel caso di matrimoni misti, poiché impedisce alla madre, nel caso la coppia risieda in Marocco, di lasciare sia il paese che la città in cui viveva durante il matrimonio.
Art.108 : Se la custode, trattandosi di persona diversa dalla madre, professa una religione diversa da quella del padre del custodito, ha diritto alla custodia solo per i primi cinque anni di vita del minore. Nel caso si tratti della madre, la sua custodia è valida, a condizione che non risulti che ella approfitta della sua posizione per allevare il figlio secondo una religione diversa da quella paterna.
Usato molto spesso in caso di dispute tra coniugi di religione diversa, la maggior parte delle volte va a scapito della madre se non musulmana.
Art. 111: Nel caso in cui il minore sia affidato in custodia a uno dei genitori questi non può impedire all'altro di fargli visita o di informarsi sulle sue condizioni. Se il genitore che non ne ha la custodia chiede che il figlio gli sia condotto in visita, può ottenerlo almeno una volta alla settimana, a meno che il giudice non decida diversamente, nell'interesse del custodito.
Riassume il diritto di visita che si ritrova anche nel codice italiano.
Questi articoli frutto, come già sottolineato, della rielaborazione del codice di famiglia basato sulla shari’a, sono, soprattutto in alcune parti sostanzialmente diversi dal codice della famiglia italiano, mostrando chiaramente le difficoltà che sorgono ogniqualvolta si debba affrontare un caso in cui cittadini di questi due paesi sono coinvolti.
LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE.
Per far fronte all'aumento di rapimenti di minori da parte di un genitore, in seguito al divorzio, gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmarono a Lussemburgo il 25 maggio 1980 la: Convenzione europea sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento [32] .
Questa convenzione fu redatta per rendere effettivo il riconoscimento dei provvedimenti di affidamento dei minori fatti in uno stato anche in tutti gli altri stati dell'Unione europea. In seguito altre convenzioni sono state redatte, tra queste la più recente, la Convenzione di New York del 1989, che sancisce il diritto di ogni minore di conoscere i propri genitori, essere allevato da loro, e in caso di separazione di questi e loro residenza in due stati diversi, al bambino deve essere garantita la possibilità di frequentare entrambi in modo continuativo e assiduo [33] .
Sia la Convenzione di Lussemburgo che quella successiva dell'Aja non hanno trovato un'effettiva applicazione, sia perché non tutti gli stati della comunità europea le hanno ratificate e rese esecutive, ma anche per le difficoltà burocratiche che si incontrano ogni volta che si cerchi di applicarle. A ciò si aggiunge la mancanza di informazioni relative a questa questione quando sia in atto un divorzio di una coppia mista [34] .
Un primo tentativo di far fronte al problema dei figli rapiti si è risolto con la nomina, da parte del Presidente del Parlamento europeo, di un "mediatore europeo per i problemi della sottrazione di bambini, figli di coppie miste, trasportati al di là delle frontiere nazionali". Nonostante il numero rilevante di richieste di aiuto che questo mediatore ha ricevuto, i risultati da lui ottenuti non sono stati molti, sia per i motivi succitati a cui si aggiunge la mancanza di un reale potere coercitivo, ed inoltre anche per la lentezza con cui i provvedimenti relativi a queste questioni vengono messi in atto [35] .
Nonostante quindi tutte le convenzioni firmate nel corso degli anni a tutela dei minori anche per questioni relative agli effetti di un divorzio di una coppia mista, a cui si aggiungono tutte le dichiarazioni d'intenti fatte da vari stati nel corso di questi anni, la realtà che si presenta è ancora lontana non solo dalla soluzione ma soprattutto dalla volontà di trovare una soluzione alle questioni connesse ai matrimoni misti e all'affidamento dei figli in caso di divorzio. Perciò: " In attesa di una sorta di convenzione-testo unico che disciplini in modo organico e completo le fattispecie originate dal mancato rispetto delle norme in materia di affidamento e di diritto di visita, il Parlamento europeo ha emanato, il 26 maggio 1989, una Risoluzione nella quale si denunciano chiaramente i sintomi che rivelano lo stato di arretratezza giuridica in cui versava all'epoca, e purtroppo ancor oggi versa, la materia minorile e familiare nell'ambito della Comunità." [36] .
Dal momento che non si è riusciti a risolvere, e a volte non si è neppure tentato, questo grave problema all'interno della Comunità Europea, bisogna prendere coscienza del fatto che esso diventerà sempre più di difficile gestione poiché con il passare del tempo i flussi migratori non più solo all'interno dell'Europa, ma anche tra il nord e il sud del mondo, tra mondi sempre più diversi e con un retaggio culturale e giuridico a volte in netta contrapposizione a quello occidentale, complicando ulteriormente qualsiasi tentativo che porti a una soluzione di questi gravi problemi.
IL DIRITTO ISLAMICO IN ITALIA.
L'aumento di matrimoni misti tra musulmani e non-musulmani in Italia costringe ad affrontare una questione connessa a ciò che è stato trattato nel capitolo precedente, le difficoltà che sorgono quando il diritto islamico entra in Italia e in Europa [37] .
Per il diritto internazionale privato i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi stranieri residenti in Italia sono regolati dalla legge italiana, mentre i rapporti tra gli stessi e i loro figli sono regolati dalla legislazione straniera, diritto nazionale del figlio. Le due maggiori conseguenze di ciò sono: il giudice italiano si troverà a dover applicare anche quelle norme che sono ritenute discriminati verso le figlie femmine, mentre se deciderà di non fare ciò sottraendo, di fatto, dei cittadini stranieri alla loro legge, la sua decisione non sarà probabilmente ritenuta valida nel paese d'origine dei coniugi.
Emerge quindi il problema principale cioè come e se far valere le leggi di un paese europeo in un paese a tradizione giuridica musulmana, posto che questa soluzione varrebbe per le coppie miste, ma anche per le coppie straniere residenti in Europa. Bisogna ricordare che nei paesi di tradizione culturale musulmana vige, infatti, la consuetudine di applicare la legge straniera per i cittadini stranieri, salvo che non sia coinvolto nel caso anche un cittadino del proprio stato, oppure il cittadino straniero non sia anche un musulmano. In questo caso sarà, infatti, l'appartenenza religiosa a prevalere sulla nazionalità e lo straniero sarà quindi giudicato secondo la legge basata sulla shari’a [38] .
Il matrimonio civile concluso in Italia è di solito riconosciuto nei paesi di tradizione islamica, fatta eccezione per il Marocco le cui autorità non riconoscono né il matrimonio tra cittadini marocchini e neppure il matrimonio tra marocchino e italiana che abbia avuto luogo fuori dal Marocco. L'appartenenza religiosa dei due coniugi è quindi un fattore importante, infatti, come già riportato, al musulmano è permesso sposare una non-musulmana, ed alla sposa non viene in alcun modo impedito di professare la propria fede, mentre alla musulmana è vietato il matrimonio con il non-musulmano, sempre che quest'ultimo non si converta. In questo caso il matrimonio sarà legale e riconosciuto dalle autorità italiane, ma non dalle autorità del paese di tradizione musulmana.
Allo straniero musulmano è permessa la poligamia, anche se egli non può contrarre il secondo matrimonio in Italia, e probabilmente sorgerebbero dei problemi nel caso in cui venisse a richiedere il ricongiungimento familiare anche per la seconda moglie [39] .
Nel caso in cui la vita matrimoniale sia condotta principalmente in Italia, il divorzio sarà eseguito secondo la legislazione italiana anche per i matrimoni misti, ma il marito straniero potrebbe rientrare nel paese d'origine e lì ottenere il ripudio. Strettamente legato al divorzio vi è l'affidamento dei figli, che nel caso di coppie miste: musulmano lui cattolica lei, tende ad essere talvolta trattato al pari di una questione religiosa, strumentalizzandola perdendo così di vista lo scopo principale, il bene dei figli.
Nel momento in cui si cerca di far valere la sentenza di divorzio nel paese d'origine del marito, oppure si è ottenuto il divorzio in tale paese si andrà incontro ad una serie di difficoltà già accennate in precedenza, tra cui la questione dell'allontanamento dalla religione del padre da parte della madre di un'altra religione, mentre se la moglie si è anch'essa convertita all'Islam otterrà forse con più facilità l'affidamento, ma dovrà in ogni caso sottostare alle forti limitazioni citate in precedenza cioè: non allontanarsi dalla città in cui risiede il padre e non risposarsi.
Come risulta da ciò che precede oltre alle difficoltà culturali ci sono anche delle difficoltà oggettive nella gestione delle questioni giuridiche dove cittadini italiani e cittadini stranieri di fede islamica siano coinvolti.
CONCLUSIONI
Da quanto visto fin d'ora, la questione dell'affidamento dei figli nel caso di divorzio di una coppia mista non è un problema che emerge solamente quando la coppia coinvolta è formata da un musulmano e una non musulmana, ma si ritrova anche quando i coniugi sono cittadini di due stati facenti parte della Comunità Europea. Certo è che, nel caso in cui il marito è di religione musulmana e proviene da uno stato di tradizione culturale musulmana [40] , entrano in gioco altri problemi, spesso caricati di una valenza religiosa eccessiva se non addirittura ingiustificata.
Non potendo fornire da parte mia soluzioni a questi problemi, ritengo però importante sottolineare alcuni punti fondamentali da tenere presenti quando si affrontano casi di questo genere.
In primo luogo si deve sempre ricordare, quando si parla di Islam che non esiste un Islam unico e monolitico, ma diversi Islam sviluppatisi dall'incontro di questa religione con le società preesistenti che l'Impero musulmano è andato a conquistare durante il suo periodo di espansione. Ciò significa che le società nate da questo incontro sono state influenzate in modo diverso dalla religione islamica dando vita a culture spesso molto diverse tra loro e per nulla assimilabili [41] e di ciò si deve tenere conto anche quando si deve affrontare il diritto, ed in particolare il diritto di famiglia, che si è sviluppato in questi paesi anche in seguito al periodo coloniale.
Se come caso particolare non avessi preso il Marocco, ma la Libia avrei avuto di fronte uno stato di famiglia in cui le donne e i loro diritti sono maggiormente garantiti e tutelati, nonostante le forti pressioni tradizionaliste presenti anche in questo paese.
Nel momento in cui una donna italiana decide quindi di unirsi ad un musulmano, è importante che ella sappia che lui appartiene ad una cultura che per molti versi può apparire lontana e in conflitto con la nostra, e nel momento in cui vi si unisce in matrimonio non sposa solamente l'uomo ma anche una parte della sua cultura, della sua società e delle sue contraddizioni. Unica soluzione sarebbe la convivenza, poiché in questo caso l'uomo, nel momento in cui l'unione venga a cessare non potrebbe avanzare alcun diritto sulla prole essendo i figli solo della madre se non vi è matrimonio [42] .
E' necessario quindi che venga redatto un codice internazionale o perlomeno euro-vicino/medio orientale che cerchi di regolamentare per quanto possibile l'affidamento dei figli nel caso di divorzio di una coppia mista, ricordando che se al figlio o ai figli di tale coppia, siano essi maschi o femmine, verrà negato il diritto di appartenere ad entrambe le culture dei genitori i bambini di oggi saranno uomini e donne a metà, incapaci di convivere con le proprie radici culturali e in qualche modo incompleti e più poveri.
BIBLIOGRAFIA
testi in lingua italiana
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riviste
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vocabolari
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